Art. 1
Area di applicazione e durata
In vigore dal 15 giu 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 675;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336, 337 e 338;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 569;
Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 668;
Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, 10 aprile 1987, n. 150, e 23 giugno 1988, n. 234;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale del personale della Polizia di Stato;
Visto l'accordo raggiunto in data 22 dicembre 1989 tra la delegazione governativa e sindacati di polizia S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia), S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia), S.I.A.A.P. (Sindacato italiano agenti assistenti Polizia), A.N.F.P. (Associazione nazionale funzionari di Polizia) quest'ultima, con riserva dell'esito finale del giudizio pendente ai sensi
dell'art. 95, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 febbraio 1990;
Visto il decreto-legge 1 giugno 1990, n. 127, recante copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Area di applicazione e durata
1. Il presente regolamento si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato esclusi i dirigenti.
2. Il presente regolamento si riferisce al periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-05;147#art-1