Art. 10
Indennità di ordine pubblico fuori sede
In vigore dal 15 giu 1990
1. Al personale della Polizia di Stato, comandato in servizio di ordine pubblico fuori sede in maniera isolata o collettiva, compete, in sostituzione dell'indennità di cui all' della legge 31 maggio 1975, n. 204, e successive modificazioni ed integrazioni, un'indennità giornaliera di ordine pubblico fuori sede nelle seguenti misure:
a) livello V, VI, VI-bis, VII, VIII ed VIII- bis: L. 40.000;
b) livello IV: L. 30.000.
2. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 1:
a) le frazioni del servizio di ordine pubblico di quattro o più ore comportano l'attribuzione della indennità di ordine pubblico fuori sede in misura intera; per le frazioni, aventi durata inferiore a quattro ore, l'indennità è dovuta in ragione di un ventiquattresimo per ogni ora di servizio di ordine pubblico fuori sede;
b) l'indennità compete per il servizio di ordine pubblico in località poste in comune diverso dalla ordinaria sede di servizio;
c) l'indennità non è cumulabile con l'indennità di marcia e con il trattamento economico di missione;
d) in caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l'indennità di cui al comma 1 è ridotta del trenta per cento;
e) il personale in servizio di ordine pubblico fuori sede è obbligato a consumare il vitto fornito dall'amministrazione e ad alloggiare in locale messo a disposizione dalla stessa amministrazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1 giugno 1990.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-05;147#art-10