Art. 10 · Indennità di ordine pubblico fuori sede

Art. 10

10 / 23

Indennità di ordine pubblico fuori sede

In vigore dal 15 giu 1990
1. Al personale della Polizia di Stato, comandato in servizio di ordine pubblico fuori sede in maniera isolata o collettiva, compete, in sostituzione dell'indennità di cui all' della legge 31 maggio 1975, n. 204, e successive modificazioni ed integrazioni, un'indennità giornaliera di ordine pubblico fuori sede nelle seguenti misure: a) livello V, VI, VI-bis, VII, VIII ed VIII- bis: L. 40.000; b) livello IV: L. 30.000. 2. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 1: a) le frazioni del servizio di ordine pubblico di quattro o più ore comportano l'attribuzione della indennità di ordine pubblico fuori sede in misura intera; per le frazioni, aventi durata inferiore a quattro ore, l'indennità è dovuta in ragione di un ventiquattresimo per ogni ora di servizio di ordine pubblico fuori sede; b) l'indennità compete per il servizio di ordine pubblico in località poste in comune diverso dalla ordinaria sede di servizio; c) l'indennità non è cumulabile con l'indennità di marcia e con il trattamento economico di missione; d) in caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l'indennità di cui al comma 1 è ridotta del trenta per cento; e) il personale in servizio di ordine pubblico fuori sede è obbligato a consumare il vitto fornito dall'amministrazione e ad alloggiare in locale messo a disposizione dalla stessa amministrazione. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1› giugno 1990.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-05;147#art-10