Art. 17

Comitati consultivi

In vigore dal 3 apr 1990
1. È costituito presso l'ICE un comitato consultivo con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in ordine alle strategie promozionali dell'Istituto, con particolare riferimento ai programmi promozionali, ai criteri di graduazione dei corrispettivi per servizi prestati all'utenza, ai criteri di organizzazione del sistema informativo. Compete altresì al comitato consultivo esprimere valutazioni sulla relazione concernente l'attuazione del programma promozionale di cui al comma 5 dell'. 2. Il comitato consultivo è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto da dieci membri, dei quali sette scelti tra i presidenti e i vice-presidenti di organizzazioni degli operatori economici dei settori industria, commercio, artigianato, agricoltura e trasporti marittimi particolarmente rappresentative sul piano nazionale, di cui una per il sistema delle partecipazioni statali; due scelti dal Ministro del commercio con l'estero tra persone particolarmente esperte in materia di scambi con l'estero e promozione; uno designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria ed artigianato. Il comitato è presieduto dal rappresentante dell'organizzazione maggiormente rappresentantiva del settore industriale. 3. I membri del comitato consultivo durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Il presidente del comitato riunisce il collegio, anche su richiesta del presidente dell'Istituto, almeno due volte l'anno, in relazione ai compiti di cui al comma 1. Il comitato esecutivo dell'Istituto emana le disposizioni riguardanti il servizio di segreteria del comitato consultivo. 4. Il comitato consultivo stabilisce le procedure per la convocazione e il funzionamento del collegio. Il presidente ed il direttore generale dell'Istituto partecipano alle sedute del comitato. 5. Per le specifiche esigenze della sezione speciale agricola di cui all', comma 2, è costituito presso l'Istituto un apposito comitato cui compete esprimere pareri e formulare proposte in ordine ai programmi di attività della sezione stessa. Il comitato, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composto dai presidenti, o loro delegati, delle tre organizzazioni degli operatori economici del settore agricolo maggiormente rappresentative, dal presidente, o suo delegato, dell'organizzazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale del settore alimentare, dal presidente, o suo delegato, di una organizzazione particolarmente rappresentativa del settore della cooperazione e da due membri scelti tra persone particolarmente esperte del settore, uno dei quali indicato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il decreto di nomina indica il presidente del comitato. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-18;49#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo