Art. 19
Rappresentanza in giudizio
In vigore dal 3 apr 1990
1. Salvo che per le cause in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto, la difesa e la rappresentanza dell'Istituto davanti a qualsiasi giurisdizione, così come la relativa consulenza legale, sono assicurate dall'ufficio legale dello stesso Istituto, salvo diverso avviso del comitato esecutivo che può deliberare di avvalersi del patrocinio esterno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-18;49#art-19