Art. 19

Rappresentanza in giudizio

In vigore dal 3 apr 1990
1. Salvo che per le cause in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto, la difesa e la rappresentanza dell'Istituto davanti a qualsiasi giurisdizione, così come la relativa consulenza legale, sono assicurate dall'ufficio legale dello stesso Istituto, salvo diverso avviso del comitato esecutivo che può deliberare di avvalersi del patrocinio esterno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-18;49#art-19

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