Art. 18

Personale dell'Istituto

In vigore dal 3 apr 1990
1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Istituto, ivi compreso quello del direttore generale, è regolato dai princìpi del codice civile. Per gli aspetti di cui al comma 2, il regolamento del personale estende ai dirigenti dell'Istituto, tenuto conto delle specificità connesse all'attività dell'Istituto stesso, il trattamento dei dirigenti del settore assicurativo. 2. Il regolamento del personale stabilisce i ruoli organici, le procedure di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di impiego o di lavoro presso l'Istituto, le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali ed alle istanze e livelli di rappresentatività, le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, il regime di incompatibilità del rapporto d'impiego o di lavoro con qualsiasi impiego pubblico o privato e con l'esercizio continuativo di qualunque professione, commercio o industria. Il regolamento stesso reca specifiche norme in materia di formazione professionale dei dipendenti e di mobilità professionale e territoriale. 3. Il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all' della legge 29 marzo 1983, n. 93, ivi compresi quelli affidati alla contrattazione con le organizzazioni sindacali in materia di profili professionali, sono stabiliti dal consiglio di amministrazione sulla base di accordi stipulati su base triennale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore assicurativo. Le relative delibere del consiglio di amministrazione integrano il regolamento del personale una volta intervenuta l'approvazione del Ministero vigilante, che ha luogo previa verifica di compatibilità a norma dell', comma 1, della legge 18 marzo 1989, n. 106. Resta fermo, per quanto riguarda il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero, quanto previsto dall', comma 3, della legge 18 marzo 1989, n. 106. 4. Sono in ogni caso fatti salvi i trattamenti economici di attività, previdenza e quiescenza eventualmente di maggior favore fruiti dal personale dell'Istituto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Si applicano in particolare al personale dell'Istituto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-18;49#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo