Art. 14
Il direttore generale
In vigore dal 3 apr 1990
1. Il direttore generale dell'Istituto, scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale, è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, con delibera approvata dal Ministro del commercio con l'estero.
2. Il direttore generale è assunto con contratto a tempo determinato, della durata di cinque anni, rinnovabile.
3. Il direttore generale è preposto ai servizi ed agli uffici dell'Istituto; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; risponde al comitato esecutivo della esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della realizzazione dei programmi di attività; esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento del personale o dalle norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, nonché quelle affidategli dal comitato esecutivo.
4. Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dirigenziali dell'ente o dell'amministrazione dello Stato, al termine dell'incarico gli è riconosciuto il reingresso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della sua nomina a direttore generale. Il dirigente dello Stato nominato direttore generale dell'Istituto è collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.
5. Il direttore generale può essere coadiuvato da non più di tre dirigenti con funzioni di vice direttore generale, nominati su sua proposta dal consiglio di amministrazione, ai quali può affidare, mediante delega, funzioni inerenti alla sua carica. All'atto della nomina, uno dei vice direttori generali è designato dal consiglio di amministrazione a sostituire il direttore generale in caso di sua assenza o impedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-18;49#art-14