Art. 16

Scioglimento degli organi collegiali

In vigore dal 3 apr 1990
1. In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento dell'Ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Ministro vigilante, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo dell'Istituto possono essere sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero e sentito il Consiglio dei Ministri. 2. In tal caso, i poteri di amministrazione dell'Ente sono esercitati da un commissario nominato con lo stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione. Entro sei mesi dalla nomina del commissario deve procedersi alla ricostituzione degli organi stessi.
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