Art. 12
Il collegio dei revisori
In vigore dal 3 apr 1990
1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un componente iscritto all'albo dei revisori dei conti, nonché da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti con qualifica non inferiore a quella di presidente di sezione. Quest'ultimo ne assume la presidenza.
2. I membri del collegio restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
3. I revisori dei conti esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
4. Il collegio dei revisori esercita il riscontro degli atti di gestione e ne riferisce almeno semestralmente al Ministro del commercio con l'estero; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina i bilanci dell'Istituto redigendo apposite relazioni; effettua periodiche verifiche di cassa; può procedere in ogni momento, anche su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, ad atti di ispezione e di controllo, riferendone in ogni caso al Ministro stesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-18;49#art-12