Art. 8
Il presidente
In vigore dal 3 apr 1990
1. Il presidente dell'ICE, scelto tra persone di comprovata competenza, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del commercio con l'estero. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
2. Il presidente dell'ICE ha la rappresentanza dell'Istituto e sovraintende al suo andamento generale; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo e predispone l'ordine del giorno delle sedute; adotta, in casi di straordinaria necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo indispensabili a garantire la continuità della gestione, sottoponendoli alla ratifica del comitato nella prima riunione utile; esercita le altre funzioni demandategli dal presente statuto, dal regolamento del personale e dalle norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto.
3. Il presidente ha facoltà di invitare alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo i dirigenti dell'Istituto ed altri esperti per chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.
4. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto designa, su proposta del presidente, il componente del consiglio che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
5. Il presidente, sentito il consiglio di amministrazione, può delegare a membri del consiglio stesso specifiche funzioni inerenti alla rappresentanza dell'Istituto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-18;49#art-8