Art. 4

Attività all'estero

In vigore dal 3 apr 1990
1. L'attività dell'Istituto all'estero è svolta nel quadro del coordinamento effettuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dalle missioni diplomatiche accreditate presso gli Stati nel cui territorio operano i singoli uffici. 2. Gli uffici ICE operanti all'estero sono notificati dalle missioni diplomatiche alle autorità governative del Paese di sede quali uffici di ente pubblico italiano (agenzie governative). 3. Lo status degli uffici ICE operanti all'estero e del relativo personale, nell'ambito dell'ordinamento locale, è regolato, ove possibile, mediante intese con le competenti autorità dello Stato di sede. 4. Nel quadro del coordinamento di cui al comma 1, possono essere convocate, presso le missioni diplomatiche accreditate negli Stati in cui operano gli uffici ICE, anche su iniziativa del Ministro del commercio con l'estero, riunioni dei funzionari preposti a tali uffici, cui partecipano rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero ed alle quali possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle camere di commercio italiane all'estero e dell'ENIT.
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