Art. 1

Natura giuridica

In vigore dal 3 apr 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, recante riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero; Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106, recante riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero e in particolare l', comma 1, che prevede l'emanazione di uno statuto per la definizione dei compiti, dei poteri e dell'ordinamento del citato Istituto; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1990; Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: . Natura giuridica 1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ha personalità giuridica di diritto pubblico. Nei limiti stabiliti dalla legge di riordinamento 18 marzo 1989, n. 106, e dal presente statuto, l'ICE ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero. 2. L'ICE svolge la propria attività, improntata a criteri di efficienza ed economicità, sulla base di programmi approvati dal Ministro del commercio con l'estero e di sue direttive. Il Ministro del commercio con l'estero vigila, anche attraverso controlli ispettivi su singole iniziative del programma promozionale, che l'attività dell'Istituto sia volta, nel rispetto delle direttive impartite, al raggiungimento degli obiettivi programmati. 3. Entro quattro mesi dal termine di ciascun esercizio, l'ICE trasmette al Ministro del commercio con l'estero, con le modalità di cui all', comma 5, corredata dagli elementi di cui all', comma 6, una relazione sull'attività svolta nell'esercizio scaduto, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, in rapporto ai costi sostenuti, e allo stato di attuazione dei programmi. 4. Restano ferme le competenze del Ministero degli affari esteri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-18;49#art-1

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