Art. 3

Funzioni dell'Istituto

In vigore dal 3 apr 1990
1. Per l'espletamento dei suoi compiti l'ICE può, tra l'altro: a) realizzare all'estero esposizioni di prodotti italiani, mostre, fiere ed altre iniziative promozionali; b) corrispondere direttamente con pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni per lo scambio di informazioni concernenti il commercio internazionale e per l'acquisizione sistematica di notizie in ordine alla programmazione all'estero di manifestazioni alle quali possano opportunamente abbinarsi iniziative promozionali; c) organizzare, per il tramite anche di istituzioni specializzate, corsi, seminari o convegni in materia di formazione o perfezionamento professionale; d) organizzare centri all'estero di addestramento professionale e di assistenza tecnica per macchinari italiani, d'intesa con le organizzazioni professionali di settore; e) stipulare con imprese, enti, associazioni ed organismi nazionali o esteri, convenzioni inerenti alla pubblicazione e diffusione di materiale conoscitivo riguardante il commercio internazionale, ovvero idoneo a propagandare all'estero l'immagine del prodotto italiano in generale o relativamente a comparti produttivi; f) stipulare altresì, fatta salva la piena utilizzazione delle professionalità interne, convenzioni finalizzate alla organizzazione, in Italia e all'estero, di servizi di informazione, consulenza ed assistenza tecnica alle imprese italiane operanti nel settore internazionale, relativamente ai problemi di carattere, tra l'altro, commerciale, creditizio, assicurativo, fiscale, valutario, doganale o di trasporto, inerenti all'esportazione di prodotti italiani; g) stipulare con le amministrazioni regionali, con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e con i centri regionali per il commercio estero delle unioni regionali delle camere stesse, apposite convenzioni per lo scambio sistematico di informazioni sui programmi e sulle attività di tali enti in materie interessanti il commercio con l'estero e per la realizzazione di programmi promozionali coordinati inerenti a settori produttivi di tipico e specifico interesse regionale o locale; h) stipulare, con i soggetti di cui alla lettera g) nonché con enti od organizzazioni pubbliche, nazionali o estere, convenzioni per lo scambio, anche attraverso sistemi elettronici di elaborazione dati, di informazioni concernenti il commercio internazionale; i) stipulare con i consorzi all'esportazione convenzioni per l'accesso sistematico dei consorzi stessi ai servizi di informazione e di assistenza tecnica organizzati dall'Istituto; l) stipulare con le aziende agricole e con le piccole e medie imprese che svolgono attività diretta alla produzione di beni e servizi, nonché con consorzi o raggruppamenti tra le stesse costituiti, convenzioni per la predisposizione ed attuazione, in Paesi diversi da quelli della Comunità europea, di progetti di penetrazione commerciale. 2. Nell'esercizio della propria attività istituzionale, l'ICE può avvalersi dei centri regionali per il commercio estero delle unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed agire, sulla base di eventuali apposite convenzioni, per il tramite delle camere stesse, ovvero, per attività da svolgersi all'estero, per il tramite delle camere di commercio italiane all'estero riconosciute ai sensi delle leggi vigenti. 3. Previa autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con quello del tesoro, l'ICE può partecipare a società con prevalente partecipazione pubblica già costitute o appositamente promosse per lo svolgimento di attività connesse in via strumentale all'espletamento dei compiti istituzionali dell'Istituto. La partecipazione non può essere tale da determinare distorsioni nella concorrenzialità dell'offerta di servizi da parte dell'Istituto e deve assicurare una significativa presenza dell'ICE negli organi di amministrazione della società partecipata. Quest'ultima non potrà comunque svolgere attività concorrenziali con quelle dell'Istituto. Dell'acquisizione l'ICE darà comunicazione al Ministero delle partecipazioni statali ove la partecipazione sia assunta in società con prevalente partecipazione dello Stato. L'ammontare destinato all'acquisizione di partecipazioni sarà stabilito annualmente nel bilancio preventivo. 4. Con delibere del consiglio di amministrazione, approvate dal Ministro del commercio con l'estero ovvero adottate su sua richiesta, sono determinati i servizi che l'Istituto presta dietro corrispettivo e, per fasce di utenze, settori o mercati, il rapporto tra i relativi costi e corrispettivi. 5. Ai fini del programma promozionale di cui all', comma 2, lettera d), il Ministro del commercio con l'estero indica, tenuto conto dei concreti obiettivi della politica degli scambi con l'estero, le linee direttrici promozionali e le previsioni di massima circa la finalizzazione dell'intervento per settori produttivi ed aree geografiche. In coerenza con tali indicazioni, l'Istituto redige l'articolazione del programma per iniziative e ne informa il Ministro del commercio con l'estero entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui il programma si riferisce. Nei quarantacinque giorni successivi alla ricezione degli atti il Ministro vigilante può impartire ulteriori direttive. Al trasferimento all'Istituto della corrispondente assegnazione di bilancio a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero si provvede all'inizio di ciascun anno finanziario in unica soluzione. L'Istituto stabilisce autonomamente le modalità di attuazione delle singole iniziative, dandone tempestiva comunicazione al Ministero. Sull'attuazione del programma e sui risultati conseguiti, l'ICE riferisce annualmente al Ministero stesso con apposita e dettagliata relazione, sottoposta preventivamente alle valutazioni del comitato consultivo dell'Istituto. La relazione è allegata a quella di cui al comma 3 dell'. 6. I fondi destinati nel bilancio dell'Istituto alla realizzazione del programma promozionale e non impegnati o comunque non utilizzati dall'ICE nell'esercizio di riferimento possono essere allo stesso fine utilizzati nell'esercizio successivo, ovvero essere portati ad integrazione delle disponibilità per il programma promozionale successivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-18;49#art-3

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