Art. 2
Compiti dell'Istituto
In vigore dal 3 apr 1990
1. L'ICE è l'ente che, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese e dei consorzi e raggruppamenti tra le stesse costituiti, ha il compito di promuovere, facilitare e sviluppare il commercio italiano con l'estero, assumendo le necessarie iniziative e curandone autonomamente la realizzazione.
2. In particolare l'ICE:
a) cura lo studio sistematico dei mercati esteri e dei problemi connessi alla internazionalizzazione delle imprese, provvedendo tra l'altro, attraverso anche sistemi elettronici di elaborazione dei dati, alla raccolta e alla diffusione di ogni utile informazione relativa alle correnti di traffico internazionale, alle possibilità di sbocco per le esportazioni italiane di beni e servizi, alle normative che disciplinano gli scambi internazionali;
b) fornisce alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e ad operatori economici pubblici che ne facciano richiesta servizi di informazione specifica, di consulenza, di assistenza tecnica con le modalità di cui all', comma 4;
c) sviluppa la promozione del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese estere che intendono commerciare con l'Italia e curando la divulgazione del servizio marittimo italiano e degli altri servizi di trasporto o comunque complementari ai fini dell'immagine complessiva della produzione nazionale;
d) provvede autonomamente all'attuazione del programma promozionale di cui all', comma 5, predisponendo, in coerenza con le indicazioni programmatiche ricevute e previa consultazione con le forze produttive interessate, l'articolazione del programma per iniziative ed informandone il Ministro del commercio con l'estero;
e) provvede, secondo direttive del Ministro del commercio con l'estero, al coordinamento progettuale, a livello tecnico-operativo, delle iniziative promozionali da realizzarsi all'estero da parte di altri enti od organismi pubblici, a carattere nazionale, regionale o locale;
f) favorisce la formazione professionale ed il perfezionamento in materia di promozione e di commercio internazionale, anche per singole categorie produttive.
3. L'Istituto inoltre:
a) opera al fine di agevolare i processi di internazionalizzazione dell'impresa, anche facilitando il reperimento sui mercati internazionali di materie prime e prodotti essenziali per l'economia nazionale e per lo sviluppo delle esportazioni;
b) favorisce lo sviluppo dei consorzi per l'esportazione e l'importazione e lo sviluppo del sistema fieristico italiano all'estero;
c) adotta e promuove, sulla base della legislazione vigente, le iniziative necessarie alla protezione del prodotto italiano all'estero e alla registrazione e protezione del marchio nazionale di esportazione; formula al riguardo proposte per gli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri;
d) provvede alla tenuta degli albi degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, nonché di fiori e piante ornamentali ed esercita i controlli di qualità nel settore degli ortofrutticoli sui prodotti ammessi all'importazione e all'esportazione nei confronti dei Paesi terzi e sui prodotti commercializzati dalle diverse zone ricadenti nel territorio italiano verso le altre zone comunitarie e viceversa, ai sensi del regolamento CEE n. 1450/85 della Commissione;
e) cura lo svolgimento di ogni altra attività demandatagli dalla legge e, nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'attuazione degli incarichi affidatigli dal Ministero del commercio con l'estero ovvero, sulla base di apposite convenzioni, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero degli affari esteri, anche per ciò che riguarda la cooperazione allo sviluppo, da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni nazionali o internazionali.
4. L'Istituto, sulla base anche di eventuali direttive del Ministro del commercio con l'estero, riferisce a quest'ultimo e, per quanto di sua competenza, al Ministero degli affari esteri, nonché alle altre amministrazioni interessate, informazioni ed elementi utili alla elaborazione delle linee di politica promozionale e commerciale con l'estero.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-18;49#art-2