Art. 20

Trattamento di missione

In vigore dal 7 mar 1990
1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all', comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio per attività di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva in materia contributiva, sportiva, sanitaria, di tutela dell'ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di assistenza sociale e sanitaria, di repressione frodi e similari. 2. Per il suddetto personale le particolarissime condizioni di cui all', comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e di servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di L. 20.000 nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-13;43#art-20

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