Art. 24

Entrata in vigore

In vigore dal 20 mag 1990
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 gennaio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri GASPARI, Ministro per la funzione pubblica CARLI, Ministro del tesoro CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1990 Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 4, con esclusione dell', comma 2; , commi 3 e 4; , commi 3, 4, 5 e 7; , commi 12, 13, 14 e 15, ai sensi della pronuncia della sezione di controllo adottata nell'adunanza del 1' marzo 1990. Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1990 Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 15 Registrato con riserva limitatamente all', comma 2, e all', commi 3, 4, 5 e 7, ai sensi della delibera delle sezioni riunite n. 69-1/SR/E del 18 aprile 1990.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-13;43#art-24

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