Art. 12

Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli enti

In vigore dal 20 mag 1990
1. Il fondo di incentivazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 31 dicembre 1988. 2. Per le finalità di cui all', a decorrere dal 1› gennaio 1989 è costituito presso ciascun ente un fondo annuo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli enti", che è alimentato: a) da una somma pari al corrispettivo di 250 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente negli importi spettanti al 31 dicembre 1988, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali ed i destinatari dell', comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88; b) dall'importo destinato nell'anno 1986 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio ed all'erogazione dell'indennità meccanografica, maggiorato della eventuale integrazione di spesa per turni di servizio riferita all'anno 1988; c) dall'ammontare delle disponibilità di cui all', commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, per la corresponsione dell'indennità di funzione e della indennità speciale; d) dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascun ente di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, incrementato a decorrere dal 1› gennaio 1990 di una quota pari allo 0,65 per cento dello stesso monte salari; e) dalle somme destinate nell'anno 1988 all'erogazione delle indennità previste dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con le modifiche di cui all'art. 55, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, ad eccezione di quelle spettanti direttamente ai dipendenti degli enti in base a specifiche disposizioni di legge. 3. Il fondo di cui al comma 2 è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dagli enti, con una quota: a) delle maggiori entrate effettivamente conseguite per effetto della realizzazione di piani predisposti dagli enti finalizzati alla lotta all'evasione contributiva ed alla realizzazione di crediti contributivi e relativi interessi; b) delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale istituzione od adeguamento, secondo la normativa vigente, di corrispettivi finalizzati alla erogazione di servizi più qualificati a favore dell'utenza; c) di economie di gestione conseguenti a riduzioni di spese di funzionamento eventualmente realizzate dagli enti, a parità di quantità e qualità di servizi resi per effetto dell'ottimale utilizzazione dei fattori di produzione, con esclusione comunque delle spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature; tali economie, in presenza di disavanzo di amministrazione, sono utilizzabili solo a fronte di iniziative che producono la riduzione del detto disavanzo. 4. L'aumento delle entrate e la riduzione delle spese di cui al comma 3 sono determinate ponendo a raffronto, per ciascuna delle quote previste nel medesimo comma le risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo deliberato con quelle corrispondenti dell'anno 1988, preso a riferimento per il periodo di vigenza del presente regolamento. 5. Le quote di incremento di cui al comma 3 sono definite in sede di contrattazione decentrata a livello di ente. 6. Per gli enti destinatari dell' della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per gli enti destinatari di analoghe disposizioni la quota aggiuntiva di cui alla lettera d) del comma 2 è posta a carico dello stanziamento derivante dall'applicazione del comma 3 del predetto , ovvero dello stanziamento derivante dalle citate analoghe disposizioni. 7. Le eventuali quote di incremento del fondo di cui al comma 3 non sono utilizzabili per le medesime finalità che danno luogo a compensi a carico dello stanziamento di cui al comma 3 dell' della legge 9 marzo 1989, n. 88. ---------------- AGGIORNAMENT0 Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell' non erano state ammesse a registrazione da parte della Corte dei conti. Tali disposizioni sono state successivamente registrate con riserva dalla Corte dei conti in data 5 maggio 1990.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-13;43#art-12

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