Art. 23
Copertura finanziaria
In vigore dal 7 mar 1990
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso quello relativo all'anno 1988, in lire 318 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 394 miliardi per l'anno 1991 ed esercizi successivi, provvedono gli enti pubblici interessati all'uopo utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-13;43#art-23