Art. 21
Assenze obbligatorie e distacchi
In vigore dal 7 mar 1990
1. Ai lavoratori che usufruiscono del distacco per disposizioni contrattuali ed alle lavoratrici madri vanno garantite, oltre al trattamento ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-13;43#art-21