Art. 16
Sussidi, borse di studio e mutui edilizi
In vigore dal 7 mar 1990
1. L'ammontare del mutuo edilizio di cui all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, è elevato a lire 100 milioni. Con la contrattazione decentrata a livello nazionale di ente e fermo rimanendo l'onere complessivo annuo di spesa stabilito dal citato allegato 6, gli enti possono prevedere ulteriori iniziative di rilievo sociale ed assistenziale analogo a quelle già contemplate dall'art. 59 del medesimo decreto.
2. Gli importi dei sussidi e delle borse di studio di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, sono elevati del 25 per cento.
3. Gli aumenti degli importi di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle concessioni disposte successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-13;43#art-16