Art. 13

Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza degli enti

In vigore dal 7 mar 1990
Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza degli enti 1. Il fondo di cui all' è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti ed altre iniziative individuate con la contrattazione articolata a livello di ente, volte ad ottenerre il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali. 2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun ente, il fondo è finalizzato: a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura del compenso è determinata, in rapporto al superamento di uno standard sperimentale di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi definiti con la contrattazione decentrata di cui all', attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si terrà conto delle disposizioni dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13. Per gli enti e per i settori di attività non regolati dagli standard, saranno definite, con la contrattazione decentrata di cui all', le modalità per correlare la misura del compenso ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati; b) a compensare le prestazioni di lavoro stroardinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, connesse anche a carenze di organico, nel limite di un monte ore annuo pari a 120 ore per il numero dei dipendenti, con un limite massimo individuale pari a 250 ore annue; restano fermi i commi 6 e 7 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267; c) a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse, in particolare, all'apertura pomeridiana, per le esigenze degli utenti, degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche; d) all'attribuzione di indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, ivi comprese quelle di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza; e) a corrispondere specifici compensi ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale a seguito del superamento di appositi corsi di formazione correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita. 3. I criteri per l'attuazione, le modalità e la periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al comma 2 sono definiti in sede di contrattazione decentrata a livello di ente. Resta fermo il meccanismo di corresponsione di anticipazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267; la somma annua complessiva è commisurata al 20,8 per cento dell'importo di cui all', comma 2, lettera a). 4. Con la contrattazione decentrata a livello di ente, la gestione di una quota del fondo complessivo di cui all', può essere affidata a ciascuna unità funzionale per la realizzazione di obiettivi definiti localmente sulla base di priorità, indirizzi e limiti stabiliti a livello nazionale. 5. La corretta utilizzazione del fondo è soggetta a verifica da parte delle singole amministrazioni attraverso nuclei di valutazione anche esterni, in conformità all', comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-13;43#art-13

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