Art. 15

Retribuzione individuale di anzianità

In vigore dal 7 mar 1990
1. A decorrere dal 1› gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1› gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi: Qualifica I.................... L. 200.000 " II.................... " 240.000 " III.................... " 280.000 " IV.................... " 312.000 Qualifica V.................... L. 360.000 " VI.................... " 410.000 " VII.................... " 490.000 " VIII.................... " 580.000 " IX.................... " 680.000 " X.................... " 720.000 2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato. 3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494. 4. A decorrere dal 1° gennaio 1989, ai dipendenti che abbiano acquisito esperienza professionale permandendo nella stessa qualifica per un periodo non inferiore a 6 anni, quattro anni per la IX qualifica, alla data del 1° luglio 1988 o al maturare della stessa anzianità minima nell'arco della vigenza contrattuale, spetta, dalle stesse date, una maggiorazione della retribuzione nelle misure annue lorde sottoindicate per le qualifiche dalla I alla IX: Qualifica I................... L. 340.000 " II................... " 400.000 " III................... " 420.000 " IV................... " 440.000 " V................... " 480.000 " VI................... " 760.000 " VII................... " 880.000 " VIII................... " 1.040.000 " IX................... " 2.060.000 5. La corresponsione di tale maggiorazione cessa nel caso di passaggio a livello retributivo superiore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-13;43#art-15

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