Art. 10
Diritto allo studio
In vigore dal 7 mar 1990
1. I permessi di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste superino il 3 per cento delle unità in servizio presso ciascun ente all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:
a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo tesso corso di studi e in caso di ulteriore parità secondo l'ordine decrescente di età.
4. Per la concessione dei permessi di cui ai commi 1, 2 e 3 i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e al termine degli stessi il certificato di frequenzaa e quello degli esami sostenuti.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.
6. Le graduatorie dei richiedenti possono essere predisposte anche per ambiti territoriali delimitati da definirsi in sede di contrattazione decentrata a livello di ente nei limiti della percentuale complessiva di cui al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-13;43#art-10