Art. 5

Contrattazione decentrata

In vigore dal 7 mar 1990
1. La contrattazione decentrata si articola sui seguenti livelli: a) nazionale di ente, per gruppi di enti o per enti federati; b) locale per aree territorialmente delimitate comprendenti almeno una unità organica complessa. 2. Le materie oggetto di contrattazione decentrata nazionale sono le seguenti: a) criteri in materia di rilevazione e classificazione delle posizioni di lavoro ai fini della loro collocazione nell'ambito dei profili professionali delle varie qualifiche previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, nonché in materia di aggregazioni tra più profili professionali di una stessa qualifica con requisiti equipollenti; b) proposte di istituzione di nuovi profili professionali o di aggregazione di profili appartenenti a qualifiche diverse, da definire a livello di comparto con le procedure previste, previa identificazione a tale livello di contrattazione della qualifica funzionale nella quale va collocato il profilo; c) criteri per l'attribuzione delle indennità; d) progetti generali per la formazione e l'aggiornamento professionale e per l'addestramento del personale; e) criteri per la istituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato; f) definizione delle modalità di attuazione dei controlli previsti dall' della legge 20 maggio 1970, n. 300, per la tutela della salute e della integrità fisica; g) criteri per l'utilizzo del fondo di incentivazione e per l'erogazione dei compensi nel rispetto delle disposizioni vigenti; h) criteri per la definizione dei carichi di lavoro, degli indicatori, dei parametri e degli standard di produttività e delle modalità per i relativi riscontri; i) indirizzi per la realizzazione di progetti di lavoro predisposti per l'efficienza organizzativa e relativa verifica dei risultati; l) individuazione delle attività soggette a turnazione nell'ambito di quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, e criteri per l'attuazione della relativa disciplina; m) criteri per la formazione di graduatorie degli aspiranti al trasferimento a domanda da una sede all'altra dello stesso ente o da uno ad altro ente del comparto; n) criteri per i trasferimenti di ufficio per esigenze di servizio individuate dall'amministrazione; o) criteri per l'attuazione delle disposizioni legislative in materia di mobilità del personale; p) criteri per l'utilizzazione delle prestazioni di lavoro straordinarie e relativa quantità; q) criteri in materia di orario di servizio e di lavoro; r) acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a fenomeni di turn-over, nonché in relazione a quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1988, n. 285, e successive integrazioni; s) criteri per la realizzazione dei servizi sociali; t) criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro. 3. La contrattazione decentrata a livello locale ha per oggetto le seguenti materie, oltre a quelle espressamente rinviate dagli accordi decentrati nazionali: a) individuazione delle misure per la razionalizzazione della organizzazione del lavoro ed il miglioramento dei risultati, nell'ambito delle flessibilità previste dalle disposizioni generali relative all'intero territorio; b) definizione dei regimi di orario di lavoro (flessibilità, articolazione, turni); determinazione dei settori che, per fronteggiare esigenze di servizio, richiedano il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e relative quantità nonché prestazioni in turni; c) applicazione in sede locale dei criteri per la determinazione degli standard di produttività; d) articolazione dei carichi di lavoro per singoli settori operativi in funzione degli obiettivi dei piani di lavoro; e) per gli enti con strutture regionali o interregionali la contrattazione a tale livello ha per oggetto la formulazione di proposte di addestramento del personale in servizio e criteri per la mobilità provvisoria del personale nell'ambito territoriale di competenza, nonché le materie di cui al comma 2 che, in sede di contrattazione a livello nazionale, si ritenga di riservare esclusivamente al livello regionale, tenuto conto dell'articolazione del decentramento funzionale degli enti. 4. La delegazione di parte pubblica negli accordi decentrati a livello locale è composta dal dirigente titolare dell'ufficio, salvo diversa delega del legale rappresentante dell'ente, e da una rappresentanza dei titolari di unità organiche sottordinate. 5. La contrattazione decentrata a livello locale nei casi previsti dal presente regolamento deve essere attivata entro trenta giorni dalla definizione dell'accordo nazionale a livello di ente, riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio. 6. Trascorso il suddetto termine senza che si sia pervenuti alla conclusione dell'accordo, la trattativa è rimessa alla contrattazione decentrata a livello di ente, con la partecipazione anche delle parti locali interessate, e deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio. 7. Gli istituti contrattuali demandati alla disciplina degli accordi decentrati nazionali e locali sono definiti, rispettivamente, in una unica sessione negoziale. 8. L'accordo nazionale di ente, ferme restando le competenze stabilite per i vari livelli di contrattazione, individua le norme che, non prevedendo l'ulteriore determinazione di modalità di attuazione, sono immediatamente esecutive. 9. In caso di contrasto nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati, tale contrasto è risolto congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse. 10. Gli accordi a livello nazionale sono recepiti con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. Quelli a livello locale sono recepiti con determinazione del dirigente competente per territorio e divengono immediatamente esecutivi, salvo il potere di annullamento del provvedimento attribuito al direttore generale dell'ente, nel caso in cui i contenuti eccedano i limiti di rispettiva competenza o contrastino con disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, con conseguente remissione della materia alle parti contraenti. 11. Ove si ravvisino, entro dieci giorni dalla loro stipulazione, elementi di divergenza degli accordi locali dai criteri indicativi contenuti negli accordi nazionali, la loro efficacia è subordinata alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali da effettuarsi di norma nel termine di quindici giorni. 12. Gli accordi decentrati a livello nazionale o locale dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-13;43#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo