Art. 1
Area di applicazione e durata
In vigore dal 7 mar 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell' della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale degli enti pubblici non economici, ai sensi dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici non economici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, 16 ottobre 1979, n. 509, 22 dicembre 1979, n. 768, 25 giugno 1983, n. 346, 8 maggio 1987, n. 267 e 17 settembre 1987, n. 494, recanti disposizioni risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi sindacali per il personale degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n. 285, recante disposizioni in ordine alle qualifiche funzionali, ai profili professionali ed ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale richiesto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 20 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1988, che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto degli enti pubblici non economici;
Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67 e 24 dicembre 1988, n. 541, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);
Visto l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato;
Visto l', comma 1, lettera C), della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1989, ai sensi dell'ultimo comma dell' e dell'ottavo comma dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative, è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto degli enti pubblici non economici di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, definita in data 2 agosto 1989 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall' del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 20 dicembre 1988 e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto, CGIL-Funzione pubblica - Parastato, CISL-Funzione pubblica Parastato, UIL-DEP, CISAL-FIALP, CIDA-Funzione pubblica - Parastato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGIL, CISL, UIL, CISAL, CIDA, CONFSAL, CONFEDIR;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1989, ai sensi dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione del regolamento sulla base della ipotesi di accordo sottoscritto in data 2 agosto 1989 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto degli enti pubblici non economici, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
E M A N A
il presente regolamento:
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Area di applicazione e durata
1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente degli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, compresi quelli soggetti a processi di soppressione, scorporo o riforma, salvo che per essi sia individuato un comparto di contrattazione diverso da quello di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
2. Il presente regolamento si riferisce al periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-13;43#art-1