Art. 4

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

In vigore dal 7 mar 1990
1. Al fine di cui all' sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso , appositi contingenti di personale che debbono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello nazionale per ente, gruppo di enti o per enti federati, da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, sono stabilite le prestazioni indispensabili, sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formeranno i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. 3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 è effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale entro quindici giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai commi 2 e 3, sono assicurati comunque i servizi pubblici essenziali. 4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le amministrazioni individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all', i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando, cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. 5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità per il periodo di vigenza del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-13;43#art-4

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