Art. 2

Rapporti amministrazione-cittadino

In vigore dal 7 mar 1990
1. Le parti nell'ambito dell'iniziativa per l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, assumono come punto comune e fondamentale obiettivo dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza. 2. In tale quadro gli enti predisporranno, sentite le organizzazioni sindacali, appositi progetti, da realizzare nel periodo di vigenza del presente regolamento finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza e di dialogo nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali: a) la semplificazione della modulistica e la riduzione, ove possibile, della documentazione a corredo delle domande di prestazione, ferma restando l'applicazione delle norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e l'ottemperanza alle istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 20 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989; b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove gli enti ne ravvisano la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti; in tal caso le modalità attuative sono definite con la contrattazione decentrata a livello locale; c) collegamento tra enti e unificazione di adempimenti, che valgono ad agevolare il rapporto con i soggetti contribuenti e con gli assistiti, anche attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti; d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche; e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-13;43#art-2

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