Art. 9
Copertura assicurativa
In vigore dal 7 mar 1990
1. In attuazione dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni degli enti sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servizi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzatto il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla giuda e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratte dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-13;43#art-9