Art. 7
Affari del contenzioso
In vigore dal 23 nov 1989
1. Ai fini previsti dall', comma 2, lettera f), l'Ufficio:
a) predispone gli elementi di valutazione sulle questioni di costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge, anche per le direttive da impartire, ad opera del Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Avvocatura dello Stato;
b) indica gli adempimenti conseguenti a pronunce della Corte costituzionale;
c) predispone gli elementi di valutazione sui conflitti di attribuzione;
d) predispone gli elementi di valutazione sui problemi giuridici inerenti alle iniziative referendarie;
e) cura gli affari legali e del contenzioso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-19;366#art-7