Art. 6

Riordino del sistema normativo

In vigore dal 23 nov 1989
1. Ai fini previsti dall', comma 2, lettera e), l'Ufficio: a) provvede, per materie omogenee, alla ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché alla redazione di testi coordinati, anche avvalendosi degli uffici cui è attribuita, nell'ambito dei Ministeri interessati, specifica competenza in materia legislativa e in collaborazione con i competenti servizi delle Camere; b) segnala, con rapporti semestrali, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri interessati le iniziative legislative necessarie per rimuovere incongruenze normative e antinomie, anche sulla base dei rapporti redatti dal Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 58 del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e dei contrasti interpretativi evidenziati dalla giurisprudenza; c) segnala, con rapporti annuali, al Presidente del Consiglio dei Ministri la necessità di disciplinare organicamente intere materie o di redigere testi unici, richiedendo ai Ministeri competenti informazioni sulle questioni di applicazione delle leggi e sul numero e oggetto delle controversie pendenti in sede amministrativa e in sede giurisdizionale; d) segnala, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per ciascuna legge o atto avente forza di legge e per ciascun regolamento, le disposizioni espressamente abrogate o direttamente modificate; e) promuove valutazioni organiche delle normative di settore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-19;366#art-6

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