Art. 2

Formulazione di schemi di atti normativi

In vigore dal 23 nov 1989
1. L'Ufficio predispone schemi di disegni di legge, di decreti legislativi, di decreti-legge e di regolamenti nelle materie di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. In collegamento con il comitato di esperti di cui all'art. 21, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'Ufficio formula proposte tecnico-giuridiche concernenti l'attuazione del programma di Governo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-19;366#art-2

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