Art. 5

Revisione tecnico-formale dei testi normativi

In vigore dal 23 nov 1989
1. L'Ufficio formula raccomandazioni in via generale e determina regole tecniche per la redazione degli schemi di disegni di legge e di altri atti normativi; promuove altresì iniziative dirette a sviluppare e diffondere le tecniche di redazione degli atti normativi ed amministrativi. 2. L'Ufficio provvede alla revisione tecnico-formale degli schemi di atti normativi, apportandovi le occorrenti modificazioni e correzioni prima dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, ovvero, in raccordo con l'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri, dopo la loro approvazione da parte del Consiglio medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-19;366#art-5

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