Art. 9
Organizzazione dell'Ufficio
In vigore dal 23 nov 1989
1. L'Ufficio è ripartito in settori di attività, che curano gli adempimenti nelle seguenti materie:
a) affari costituzionali, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione;
b) giustizia, affari interni e difesa;
c) affari esteri e comunitari;
d) programmazione economica, bilancio, tesoro e finanze;
e) cultura, scienza, istruzione e informazione;
f) ambiente, territorio e lavori pubblici;
g) trasporti, poste e telecomunicazioni;
h) attività produttive di beni e servizi;
i) lavoro e affari sociali.
2. Possono essere costituiti, per gli adempimenti nelle materie relative a funzioni affidate a Ministri senza portafoglio, specifici settori di attività, i quali operano presso i Ministri stessi e alla loro dipendenza funzionale; ad essi sono preposti i rispettivi consiglieri giuridici.
3. Per gli adempimenti di cui agli , possono essere costituiti appositi settori di attività cui sono assegnati esperti, consiglieri e funzionari con specifiche professionalità. Tali settori operano d'intesa con quelli di cui al comma 1.
4. La trattazione degli affari di cui all' è attribuita ad apposito settore.
5. Ciascuno dei settori di cui al comma 1 cura, comunque, per le materie ad esso affidate:
a) gli adempimenti necessari alla formulazione e al coordinamento degli schemi di disegni di legge e di altri atti normativi;
b) la segnalazione delle disposizioni espressamente abrogate o direttamente modificate per effetto di nuove disposizioni legislative o regolamentari;
c) la redazione di testi coordinati delle leggi e dei regolamenti vigenti;
d) gli ulteriori adempimenti ad esso affidati dal capo dell'Ufficio.
6. I settori di attività sono costituiti con provvedimento del segretario generale, su proposta del capo dell'Ufficio. Per i settori relativi a funzioni affidate a Ministri senza portafoglio si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro interessato.
7. Il capo dell'Ufficio può richiedere, tramite il segretario generale, l'assegnazione di esperti di cui alla tabella A allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400, scelti fra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari in materie giuridiche e dirigenti di amministrazioni ed enti pubblici, anche economici, di provata specializzazione, da destinare, anche con carattere di continuità, allo svolgimento di specifici compiti nell'ambito dei settori di attività indicati nei precedenti commi. Gli esperti ed i consiglieri giuridici di cui al comma 2, se incaricati a tempo pieno, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della citata legge.
8. Il capo dell'Ufficio, per quanto attiene ai settori di cui al comma 1:
a) assegna gli affari ai singoli settori, ne dirige e coordina le attività, assumendo ogni iniziativa utile al puntuale e corretto svolgimento dei compiti assegnati;
b) dispone l'assegnazione del personale ai singoli settori;
c) dispone circa l'organizzazione dei servizi di archivio;
d) può proporre al segretario generale la nomina
del vicario del Dipartimento per gli affari giuridici legislativi, nonché del coordinatore dell'Ufficio centrale, per coadiuvare il capo del medesimo Ufficio nel coordinamento tra i settori di attività;
e) può costituire, per questioni di particolare importanza e per la redazione dei rapporti periodici sul riordino del sistema normativo, gruppi di studio e proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il segretario generale, l'affidamento di incarichi a tempo determinato a consulenti esterni;
f) assicura che l'Ufficio operi in collegamento con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché con commissioni e comitati costituiti ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'esercizio di funzioni assegnate alla Presidenza stessa;
g) riferisce sull'attività dell'Ufficio e sui singoli affari al segretario generale;
h) propone la stipula di convenzioni con istituti di ricerca ed università, per attività di ricerca connesse ai compiti di cui all'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 luglio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1989
Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 12
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-19;366#art-9