Art. 8
Attività istruttoria relativa al sindacato ispettivo del Parlamento
In vigore dal 23 nov 1989
Attività istruttoria
relativa al sindacato ispettivo del Parlamento
1. L'Ufficio provvede, su richiesta della struttura della Presidenza cui sono attribuiti gli adempimenti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400, a fornire gli elementi di valutazione per le risposte del Presidente del Consiglio dei Ministri agli atti di sindacato ispettivo del Parlamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-19;366#art-8