Art. 1

Istituzione dell'Ufficio

In vigore dal 23 nov 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerata la necessità di provvedere all'istituzione, nell'ambito del Segretariato generale, dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, nonché di regolamentarne l'organizzazione e l'attività; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente regolamento: . Istituzione dell'Ufficio 1. È istituito, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo. 2. All'Ufficio sono attribuite le seguenti competenze: a) predisporre schemi di disegni di legge e di altri atti normativi di iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche in attuazione della politica istituzionale del Governo; b) promuovere ed assicurare il coordinamento delle iniziative legislative e dell'attività normativa del Governo; c) curare, di norma su richiesta della struttura della Presidenza cui sono attribuiti gli adempimenti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e di intesa con i Ministeri interessati, gli atti necessari alla formulazione degli emendamenti governativi a disegni o proposte di legge all'esame delle Camere e di ogni proposta del Governo concernente iniziative non governative; d) procedere alla revisione tecnico-formale degli schemi di disegni di legge e di altri atti normativi; e) adottare le misure necessarie per riordinare il sistema normativo vigente, anche a mezzo di testi unici; f) esprimere pareri su questioni giuridiche e curare gli affari legali e del contenzioso; g) svolgere ogni altra attività che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Segretariato generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-19;366#art-1

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