Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna›Titolo IV
Art. 16
Adempimenti per la formazione del bilancio di previsione
In vigore dal 25 mag 1990
Entro il 15 novembre di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta nella stessa data, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, al consiglio direttivo.
Entro il 30 novembre successivo il consiglio direttivo delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione, non oltre il 15 dicembre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-06;457#art-sdi-16