Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la SardegnaTitolo IV

Art. 15

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

In vigore dal 25 mag 1990
L'esercizio finanziario dell'istituto ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio direttivo. Il bilancio di previsione è di competenza. Esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso. L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo. È vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-06;457#art-sdi-15

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