Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna›Titolo IV
Art. 15
Esercizio finanziario e bilancio di previsione
In vigore dal 25 mag 1990
L'esercizio finanziario dell'istituto ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio direttivo.
Il bilancio di previsione è di competenza. Esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.
L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.
È vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-06;457#art-sdi-15