Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna›Titolo III
Art. 13
Modalità di assegnazione
In vigore dal 25 mag 1990
L'assegnazione del personale è disposta sulla base di concorsi per titoli indetti presso l'istituto, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio direttivo.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono fissati in stretta relazione con le diverse funzioni per le quali il concorso viene bandito: essi sono indicati dal consiglio direttivo e stabiliti nel bando di concorso. Nello stesso bando sono stabiliti, in funzione dei requisiti richiesti, i criteri e le modalità per la valutazione dei titoli presentati dai concorrenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-06;457#art-sdi-13