Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la SardegnaTitolo II

Art. 11

Il segretario

In vigore dal 25 mag 1990
Il segretario: assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attività dell'istituto; sovrintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e le direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e all'attività amministrativo-contabile dell'istituto, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali; predispone, d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; firma, secondo le norme di cui al successivo gli ordini di incasso e i titoli di spesa; partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali. Il segretario, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito per gli atti contabili dal responsabile del servizio di ragioneria. Il segretario è coadiuvato dal personale addetto all'ufficio di segreteria in numero adeguato alle necessità dell'istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-06;457#art-sdi-11

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