Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna›Titolo III
Art. 12
Comandi del personale
In vigore dal 25 mag 1990
L'I.R.R.S.A.E.-Sardegna si avvale di personale comandato, ai sensi dell', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 419, appartenente ai ruoli del personale della scuola anche universitario e a quelli del personale amministrativo, assegnato dal Ministero della pubblica istruzione in base all'ordinamento previsto dal presente statuto e alle esigenze accertate dal consiglio direttivo.
Il comando del personale presso l'istituto ha la durata di un quinquennio e può essere rinnovato per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo e con il consenso degli interessati.
Il servizio prestato in posizione di comando presso l'istituto è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-06;457#art-sdi-12