Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna›Titolo IV
Art. 17
Esercizio provvisorio
In vigore dal 25 mag 1990
Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'istituto è autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente.
Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-06;457#art-sdi-17