Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la SardegnaTitolo IV

Art. 21

Partite di giro

In vigore dal 25 mag 1990
Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-06;457#art-sdi-21

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