Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la SardegnaTitolo IV

Art. 23

Fondo di riserva

In vigore dal 25 mag 1990
Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potrà superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessità che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-06;457#art-sdi-23

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