Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la SardegnaTitolo IV

Art. 27

Acquisti

In vigore dal 25 mag 1990
Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compresa l'imposta di valore aggiunto) ed i capitoli di imputazione della spesa. Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti: a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate; b) la relazione del presidente dell'istituto con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, del tipo, delle qualità e delle destinazioni delle attrezzature già esistenti. Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilità di appositi locali e di tecnici particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative. È escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta. Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui alla lettera n) dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-06;457#art-sdi-27

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