Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna›Titolo IV
Art. 21
21 / 45Partite di giro
In vigore dal 25 mag 1990
Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-06;457#art-sdi-21