Titolo VI
Art. 211
Casi speciali di duplicazione dei buoni - Modifica dell'intestazione
In vigore dal 17 ago 1989
Casi speciali di duplicazione dei buoni - Modifica dell'intestazione 1 - La duplicazione dei buoni, oltre che nei casi previsti dall', può essere eseguita anche quando ricorrono le condizioni di cui al comma 4 dell', con le modalità in esso previste.
2 - La duplicazione dei buoni avviene anche quando occorre modificare l'intestazione dei titoli per errori esistenti nelle intestazioni stesse o per altre cause. La modifica dell'intestazione, senza far luogo alla duplicazione dei buoni, è eseguita soltanto nei casi in cui i titoli devono essere rimborsati subito.
3 - La duplicazione e la modifica, previste nel comma 2 del presente articolo, sono effettuate con le norme stabilite negli .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-211