Titolo VI
Art. 207
Emissione dei buoni
In vigore dal 17 ago 1989
1 - L'ufficio richiesto dell'emissione di un buono compila, firma e bolla il buono e consegna il titolo al richiedente, previo incasso del relativo importo.
2 - L'ufficio partecipa all'Amministrazione l'avvenuta emissione e provvede alle scritturazioni interne secondo le modalità previste dalle istruzioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-207