Titolo VI
Art. 208
Rimborso dei buoni
In vigore dal 17 ago 1989
1 - I buoni sono rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione, per capitale ed interessi, previo confronto dei titoli con le corrispondenti registrazioni operate all'atto dell'emissione.
2 - Dopo aver eseguito il rimborso e averne preso nota secondo le modalità previste dalle istruzioni, l'ufficio partecipa l'operazione all'Amministrazione, inviando il buono quietanzato.
3 - Il rimborso dei buoni presso un ufficio diverso da quello di emissione può essere ottenuto soltanto previa conferma da parte di quest'ultimo ufficio.
4 - Le richieste di conferma e le comunicazioni di risposta possono aver corso per telegrafo.
5 - L'ufficio che esegue il rimborso dislocato deve sempre darne immediata partecipazione all'ufficio di emissione.
6 - L'importo della tassa, prevista dall' del codice postale, per ottenere presso un ufficio diverso da quello di emissione il rimborso di un buono prima che sia trascorso un mese dalla data di emissione di esso, è convertito dall'ufficio in francobolli, da applicare sulla relativa domanda e da annullare col bollo e data.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-208