Titolo VI
Art. 210
Duplicazione dei buoni
In vigore dal 17 ago 1989
1 - Alla duplicazione dei buoni smarriti, distrutti o sottratti, si applicano le norme stabilite per i libretti nominativi dagli .
2 - Se il richiedente la duplicazione risiede all'estero, l'importo della tassa può essere percetto a mezzo dell'autorità consolare o dell'istituto bancario, incaricati della consegna dei duplicati.
3 - Il duplicato del buono smarrito, distrutto o sottratto è costituito da un buono, rilasciato dall'Amministrazione, dello stesso valore e con le identiche caratteristiche dell'originale, recante la parola "duplicato" stampata in rosso. Le modalità per il rilascio del duplicato sono fissate dalle istruzioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-210