Titolo VI
Art. 214
Somme occorrenti per il funzionamento del servizio
In vigore dal 17 ago 1989
1 - Le somme occorrenti per il funzionamento del servizio dei buoni sono ogni anno stabilite dal Ministro del tesoro, in base alle proposte del comitato centrale dei buoni di cui all' del codice postale.
Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-214